Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36931  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Acque - Norme della Regione Campania - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Inapplicabilità alle richieste di riassegnazione inoltrate prima della sua entrata in vigore - Conseguente effetto di rinnovo automatico delle concessioni - Eccepita inammissibilità per censura di norma inconferente e impugnazione tardiva - Reiezione.

Testo

Va respinta l'eccezione di inammissibilità relativa all'impugnato art. 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - che esclude l'applicazione delle disposizioni del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 10 che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate, la cui richiesta di riassegnazione sia stata inoltrata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo -, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione la disposizione impugnata ha un preciso ed autonomo effetto normativo rispetto all'art. 44, comma 18, della legge regionale n. 8 del 2008, nel senso che mentre la portata normativa della disposizione di cui all'art. 44, comma 8, legge regionale n. 8 del 2008 era di consentire la riassegnazione delle concessioni cessate solo fino a quando i regolamenti di attuazione fossero stati emanati, ciò che neppure poteva porre un problema di applicazione e di effetti nel tempo di un regolamento non ancora adottato, l'impugnato art. 32, comma 2, stabilisce, invece, l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, contenute nel regolamento n. 10 del 2010, in riferimento alle domande di riassegnazione inoltrate anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento, così da rappresentare una norma transitoria che regola gli effetti nel tempo del regolamento medesimo.

- In tema impugnazione di norme di interpretazione autentica, v. citata sentenza n. 311 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte