Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva - Potere di formulare proposte per l'impiego di una quota delle somme derivanti dal recupero dell'evasione, prevedendo che le relative spese non siano considerate ai fini del computo del Patto di stabilità - Contrasto con la disciplina statale del Patto di stabilità interno, che non prevede per gli enti locali alcuna possibilità di escludere somme dal calcolo delle spese finali determinate ai fini del rispetto del Patto di stabilità, e che, per quanto riguarda il riutilizzo del gettito derivante dal recupero fiscale, consente alle Regioni di escludere dal Patto solo le somme effettivamente incassate al 30 novembre di ogni anno, utilizzate per spese in conto capitale e acquisite in apposito capitolo di bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale autorizza la Commissione da esso istituita a formulare proposte per l'impiego delle somme recuperate all'evasione, prevedendo che tali spese non siano considerate ai fini del computo relativo al Patto di stabilità, al cui rispetto è tenuto l'intero sistema delle autonomie, così contrastando con le norme statali relative al Patto di stabilità, espressive della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non consentono alle Regioni di sottrarre, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che devono essere contenute entro un tetto massimo stabilito nella stessa legge, quelle finanziate con il gettito derivante dal recupero dell'evasione, se non alla condizione che tali uscite si riferiscano a spese in conto capitale, che il relativo ammontare sia limitato a quanto effettivamente riscosso entro il 30 novembre di ogni anno e che siano iscritte a bilancio separatamente. Inoltre, il testo censurato si presta ad essere applicato anche nei confronti degli enti locali, verso i quali la legislazione statale in tema di Patto di stabilità è ancor più rigorosa, dal momento che, in relazione a detti enti la legislazione statale non consente di sottrarre alcuna somma dal computo dei saldi relativi al rispetto del Patto di stabilità, senza eccezioni.
- In senso analogo in tema di disposizioni riguardanti il Patto di stabilità, v. citata sentenza n. 155 del 2011.