Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Stanziamento di spese per complessivi 2.500.000 euro, gravanti per almeno un milione di euro sul fondo di riserva per le spese impreviste, UPB 7.28.135, incapiente rispetto alle spese previste - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale .
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, 37 e 50 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - i quali riguardano l'istituzione di una «società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti» (art. 22), l'istituzione del «fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo», con un onere, per il 2012, pari a 1 milione di euro (art. 27) nonché l'istituzione del fondo di finanziamento delle Università campane, autorizzando la spesa di 1 milione di euro (art. 50) - poiché l'unità previsionale di base su cui vengono fatte gravare le spese disposte dalle norme impugnate sono appostate risorse finanziarie di gran lunga inferiori (euro 868.000) all'ammontare delle spese complessivamente previste dalle tre disposizioni impugnate (la spesa prevista dall'art. 22 vi grava totalmente, quella derivante dall'art. 37 non è esattamente quantificata, in quanto il fondo per la gestione di crisi è finanziato anche mediante le «risorse liberate della programmazione 2000-2006», mentre il fondo di cui all'art. 50 vi fa riferimento per 500.000 euro), che risultano, perciò, prive di copertura finanziaria e dunque affette da illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale esige che la copertura finanziaria sia indicata in maniera "credibile". Inoltre, sempre in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la medesima unità previsionale su cui gravano le spese disposte dalle norme impugnate contiene un «fondo di riserva per le spese impreviste» per l'anno 2012, in contrasto con le regole di contabilità, poiché in tal modo viene stabilito che determinate spese, inserite nel bilancio di previsione - e per ciò stesso "previste" - siano fatte gravare su un fondo per spese "impreviste", che è invece destinato ad evenienze non preventivabili, disciplina che peraltro contrasta con la legislazione della Regione Campania relativa alla contabilità (legge n. 7 del 2002), la quale esclude che su detto fondo possano essere appostate spese in fase di approvazione del bilancio di previsione.
- In tema di credibilità delle risorse finanziarie indicate a fini di copertura, v. citate sentenze n. 214 e 115 del 2012.