Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36931  36932  36933  36934  36936  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Dirigenza della Giunta regionale - Riduzione del 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010 - Corrispondente riduzione dell'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, per l'incidenza della norma impugnata sul trattamento economico della dirigenza, rimesso alla contrattazione collettiva - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - che sopprime il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolare dal 1° gennaio 2010 e contestualmente prevede la riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza, in misura corrispondente alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse - la disposizione impugnata non incide affatto sul trattamento economico del personale, ma si limita ad adeguare il bilancio di previsione alla mutata consistenza numerica del personale dirigenziale; sicché la disposizione denunciata appare aderente a quanto disposto dal legislatore statale, il quale aveva già previsto - con l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito - la riduzione delle poste per il trattamento accessorio in funzione della riduzione del personale in servizio, così non interferendo con la materia dell'"ordinamento civile", di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., né contravvenendo al vincolo di destinazione delle risorse per le retribuzioni aggiuntive della dirigenza, di cui all'art. 28, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali.

- In materia, ma con riferimento ad un caso diverso, v. citata sentenza n. 339 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 23  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte