Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36931  36932  36933  36934  36935  36937  36938  36939  36940  36941


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale in posizione di comando da almeno 24 mesi presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima mediante selezione pubblica - Contrasto con la norma statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici attraverso concorso pubblico, e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale stabilisce che il personale in posizione di comando da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore della legge impugnata e in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) transiti, mediante selezione pubblica, nei ruoli del suddetto ente, senza osservare le prescrizioni contenute nell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, che pone vincoli alle assunzioni di personale. Infatti, tali vincoli in quanto principi fondamentali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, terzo comma, Cost., e dispongono che si possa fare luogo ad assunzioni nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente; la norma censurata viola anche l'obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la stabilizzazione del personale comandato avvenga tramite "selezione pubblica".

- In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 108 del 2011.

- In senso analogo, sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., v. citata sentenza n. 127 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 14    co. 9  

legge  30/07/2010  n. 122  art.