Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale in posizione di comando da almeno 24 mesi presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima mediante selezione pubblica - Contrasto con la norma statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici attraverso concorso pubblico, e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale stabilisce che il personale in posizione di comando da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore della legge impugnata e in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) transiti, mediante selezione pubblica, nei ruoli del suddetto ente, senza osservare le prescrizioni contenute nell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, che pone vincoli alle assunzioni di personale. Infatti, tali vincoli in quanto principi fondamentali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, terzo comma, Cost., e dispongono che si possa fare luogo ad assunzioni nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente; la norma censurata viola anche l'obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la stabilizzazione del personale comandato avvenga tramite "selezione pubblica".
- In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 108 del 2011.
- In senso analogo, sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., v. citata sentenza n. 127 del 2011.