Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
25/02/2013; Decisione del
25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania - Autorizzazione ad utilizzare la graduatoria esistente alla data del 31 dicembre 2009 del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale, per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio - Contrasto con la normativa statale che pone vincoli in materia di assunzione di personale - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania - Autorizzazione ad utilizzare la graduatoria esistente alla data del 31 dicembre 2009 del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale, per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio - Contrasto con la normativa statale che pone vincoli in materia di assunzione di personale - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale autorizza l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009, per l'assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, in quanto consente di procedere ad assunzioni di nuovo personale, attingendo a graduatorie esistenti senza quantificare gli oneri che ne derivano e senza neppure individuare le necessarie coperture finanziarie, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. Inoltre l'autorizzazione, contenuta nella disposizione impugnata, ad utilizzare le graduatorie esistenti ignora i vincoli introdotti dal legislatore statale con l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, la cui violazione si ripercuote sull'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenze legislative in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale autorizza l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009, per l'assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, in quanto consente di procedere ad assunzioni di nuovo personale, attingendo a graduatorie esistenti senza quantificare gli oneri che ne derivano e senza neppure individuare le necessarie coperture finanziarie, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. Inoltre l'autorizzazione, contenuta nella disposizione impugnata, ad utilizzare le graduatorie esistenti ignora i vincoli introdotti dal legislatore statale con l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, la cui violazione si ripercuote sull'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenze legislative in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 1
art. 24
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 14
co. 9
legge 30/07/2010
n. 122
art.