Appalti pubblici - Norme della Regione Campania - Bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa - Parità di punteggio tra i concorrenti - Applicazione del criterio della preferenza delle "imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania" - Contrasto con i principi statali in materia di procedure di affidamento e di criteri di valutazione dell'offerta - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, che introduce nella legislazione regionale in materia di lavori pubblici la previsione che i bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa debbano stabilire che, nel caso in cui l'esito della valutazione dia luogo ad una parità di punteggio tra più concorrenti, debbano essere preferite le imprese che sono caratterizzate da un radicamento nel territorio campano, in quanto la fase di aggiudicazione degli appalti attiene alla "tutela della concorrenza" e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell'offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra l'altro] ai criteri di aggiudicazione». Considerata nel suo contenuto, poi, la normativa censurata esprime una preferenza per le imprese radicate in uno specifico territorio e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, la cui tutela esige piuttosto di allargare la platea degli operatori economici (cosiddetta "concorrenza nel mercato") e, in ogni caso, impone la parità di trattamento di questi ultimi (cosiddetta "concorrenza per il mercato"); ne discende che la disposizione oggetto di censura viola per molteplici aspetti l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., relativo alla competenza statale in ordine alla tutela della concorrenza.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 186 del 2010, 283 del 2009, n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007.