Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36931  36932  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36940  36941


Titolo
Acque - Norme della Regione Campania - Regolamento regionale disciplinante il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate - Inapplicabilità alle richieste di riassegnazione inoltrate prima della sua entrata in vigore, con conseguente effetto di rinnovo automatico delle concessioni - Contrasto con la normativa statale che vieta la proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e di quelle relative alla compatibilità ambientale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale prevede che «le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10 del 2010, che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale n. 8 del 2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate». Difatti, l'uso del termine "riassegnazione", congiunto all'esclusione dell'applicazione del regolamento induce a ritenere che, con la disposizione impugnata, si sia inteso consentire una proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e neppure di quelle relative alla compatibilità ambientale, così consentendo l'automatica riassegnazione delle concessioni cessate, senza assicurare che siano effettuate, tra l'altro, la valutazione della garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la valutazione di impatto ambientale (VIA), garanzia che in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la "conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente.

- In tema competenza sulle "acque", v. citata sentenza n. 1 del 2010, nonché sentenze n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008.

- In ordine alla valutazione d'impatto ambientale, v. citata sentenza n. 227 del 2011, nonché sentenze n. 186 del 2010 e n. 234 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 95    co. 6