Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
25/02/2013; Decisione del
25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione e le Università definiscano uno specifico Piano di riorganizzazione, anche in deroga alla programmazione vigente, per l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie - Contrasto con le previsioni dell'Accordo sul Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo Stato e la Regione - Interferenza con il mandato conferito al Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano medesimo - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione e le Università definiscano uno specifico Piano di riorganizzazione, anche in deroga alla programmazione vigente, per l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie - Contrasto con le previsioni dell'Accordo sul Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo Stato e la Regione - Interferenza con il mandato conferito al Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano medesimo - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, commi 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che, con provvedimenti anche in deroga alla programmazione vigente, disciplini l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, commi 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che, con provvedimenti anche in deroga alla programmazione vigente, disciplini l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
27/01/2012
n. 1
art. 45
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte