Sentenza 28/2013 (ECLI:IT:COST:2013:28)
Massima numero 36940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36929  36930  36931  36932  36933  36934  36935  36936  36937  36938  36939  36941


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione e le Università definiscano uno specifico Piano di riorganizzazione, anche in deroga alla programmazione vigente, per l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie - Contrasto con le previsioni dell'Accordo sul Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo Stato e la Regione - Interferenza con il mandato conferito al Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano medesimo - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, commi 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che, con provvedimenti anche in deroga alla programmazione vigente, disciplini l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 45  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte