Ordinanza 29/2013 (ECLI:IT:COST:2013:29)
Massima numero 36942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 26/02/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Condannati per il reato di cui all'art. 609- quater (atti sessuali con minorenne) attenuato a norma del quarto comma dello stesso articolo - Concessione di benefici penitenziari e sospensione dell'esecuzione della pena - Subordinazione ad un periodo di osservazione intramuraria di un anno - Asserita irragionevolezza per imposizione di un trattamento deteriore rispetto alla fattispecie di reato di maggiore gravità di cui all'art. 609- bis - Asserita insussistenza di esigenza rieducativa - Ius superveniens idoneo ad influire sulle proposte questioni di legittimità costituzionale - Necessità che il giudice rimettente proceda a un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti.

Testo

Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui preclude, in caso di condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne attenuato per le ipotesi di minore gravità (art. 609-quater, quarto comma, cod. pen.), la possibilità di sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione e di concedere le misure alternative alla detenzione prima del decorso di un anno di osservazione scientifica della personalità del detenuto. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la quale ha sia inciso su una delle due censurate disposizioni (l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975), sia modificato il più generale quadro normativo di riferimento, attraverso una ridefinizione dell'assetto della tutela dei minori. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens, si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.

- Per l'affermazione che «una valutazione sull'incidenza della legge sopravvenuta sulle censure (...), effettuata per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbia potuto interloquire il giudice a quo, comporterebbe "un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto al rimettente accertare se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto" con la Costituzione», v. la citata ordinanza n. 150/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte