Regione a statuto speciale - Norme della Regione Siciliana - Attribuzione all'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del compito di determinare con proprio decreto le modalità di attuazione del quoziente familiare ai fini dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle politiche sociali a sostegno delle famiglie - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Esaurimento del potere promulgativo e conseguente carenza di oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - Cessazione della materia del contendere.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 12, quarto comma e 13 dello statuto regionale, 13 del d.lgs. C.p.S. n. 204 del 1947, 9, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50, con omissione integrale della disposizione oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Nello stesso senso, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 308/2012 e 305/2012.