Ordinanza 31/2013 (ECLI:IT:COST:2013:31)
Massima numero 36945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 01/03/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36944


Titolo
Regioni (in genere) - Norme della Regione Veneto - Consiglio regionale - Determinazione del numero dei consiglieri regionali in ragione della popolazione residente - Disciplina transitoria in sede di prima applicazione - Previsione che il numero dei consiglieri sia stabilito nel numero di quarantanove - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Asserito pregiudizio delle competenze della Corte costituzionale - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che con riguardo alle censure riferite agli articoli 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011 la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 198 del 2012, mentre riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 134 Cost. il parametro invocato è in conferente, in quanto tale articolo disciplina le competenze della Corte costituzionale, che non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale.

- V. citate ordinanze n. 84 del 2011 e n. 77 e n. 286 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  16/01/2012  n. 5  art. 27  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 14    co. 1  lett. a)

legge  14/09/2011  n. 148  art.