Ordinanza 32/2013 (ECLI:IT:COST:2013:32)
Massima numero 36946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  25/02/2013;  Decisione del  25/02/2013
Deposito del 01/03/2013; Pubblicazione in G. U. 06/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36947


Titolo
Intervento nel giudizio di legittimità costituzionale - Soggetto che non ha la qualità di parte nel giudizio principale e che è titolare soltanto di un interesse analogo a quello dedotto nel processo principale - Necessità che il terzo sia titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007). Ne consegue che, nella specie, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da un terzo estraneo al giudizio principale e titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel processo principale. Infatti, l'ammissibilità di un simile intervento, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 11

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6