Intervento nel giudizio di legittimità costituzionale - Soggetto che non ha la qualità di parte nel giudizio principale e che è titolare soltanto di un interesse analogo a quello dedotto nel processo principale - Necessità che il terzo sia titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.
Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007). Ne consegue che, nella specie, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da un terzo estraneo al giudizio principale e titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel processo principale. Infatti, l'ammissibilità di un simile intervento, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.