Previdenza privata - Assicurazione obbligatoria per lavoratori autonomi - Esercizio contemporaneo, anche in un'unica impresa, di varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria - Principio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria prevista per l'attività prevalente - Previsione con norma di interpretazione autentica dell'esclusione dei rapporti di lavoro autonomo degli amministratori - Asserita violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevolezza - Asserita lesione del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Asserita violazione di vincoli internazionali derivanti dalla CEDU - Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
Dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della CEDU, dal Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro. Secondo la norma censurata «l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Questioni identiche a quella attualmente proposta sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 15 del 2012. In tale pronunzia citata questa Corte: 1) ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto «l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex multis, sentenza n. 257 del 2011), cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata» (come dimostrato dal fatto che quella opzione interpretativa aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 ed anche nella sezione lavoro della Corte di cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 alle Sezioni unite della medesima Corte; 2) ha considerato non pertinente il richiamo all'art. 24 Cost., perché l'intervento legislativo censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta; 3) ha ritenuto insussistente la prospettata violazione dell'art. 102 Cost. (per lesione dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria), perché, sulla base delle argomentazioni esposte nel punto che precede, l'intervento legislativo deve ritenersi legittimo, mentre non è configurabile a favore del giudice una esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l'attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima; 4) ha, del pari, ritenuto insussistente la violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. (per lesione del principio di parità delle parti processuali), perché - fermo il punto che l'incidenza di una norma interpretativa su giudizi in corso è fenomeno fisiologico - detta norma non interferisce sull'esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale ed astratta sull'interpretazione di un'altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie»; 5) ha, altresì, escluso la dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto «la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito e di quella della Corte di cassazione che, secondo l'orientamento più recente, si è uniformata alla soluzione prescelta dal legislatore, soluzione che ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge». Poiché l'attuale rimettente non adduce elementi nuovi, idonei a superare il convincimento qui richiamato, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis: ordinanze n. 301 del 2011, nn. 261 e 153 del 2010, n. 356 del 2003 e n. 170 del 2002).