Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a difesa del diritto inviolabile ad agire e difendersi in giudizio - Possibile bilanciamento nella definizione della portata del diritto, salva l'intangibilità della tutela giurisdizionale e il divieto di scelte legislative arbitrarie. (Classif. 175001).
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come inviolabile. La natura inviolabile del diritto non lo sottrae, nondimeno, al bilanciamento che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela, fermo restando che, ove risulti implicato il nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale, non si può impedire, a chi versa in una condizione di non abbienza, l’effettività dell’accesso alla giustizia. Fuori di questa ultima ipotesi, i termini del bilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materia processuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti, col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte adottate. (Precedenti: S. 223/2022 - mass. 45135; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 10/2022 - mass. 44484; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 157/2021 - mass. 44113; S 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 1/2021 - mass. 43157; S. 80/2020; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 35/2019 - mass. 41858; S. 16/2018 - mass. 39762; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 101/2012 - mass. 36279; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 149/1983 - mass. 11489; S. 46/1957 - mass. 289; O. 458/2002 - mass. 27395).