Previdenza pubblica - Raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, senza aver compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione - Dirigenza sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali - Disciplina vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 - Prevista facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, e cioè fino al sessantasettesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al restante personale delle Aziende Sanitarie Locali, al quale è consentito rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento dell'anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. Nella giurisprudenza di questa Corte è ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate, nel senso che, mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997). Peraltro, Il problema della tutela del conseguimento del minimo pensionistico è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la cui previsione è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000), la quale può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. Comunque, anche la suddetta deroga incontra a sua volta dei limiti fisiologici - definiti da questa Corte come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990) - oltre i quali neppure l'esigenza di tutelare il bene primario in oggetto può spingersi. Nel corso del tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, anche grazie alla giurisprudenza di questa Corte, la quale è stata al contempo costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l'incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000). Peraltro, all'univoco indirizzo descritto non ha fatto seguito un puntuale adeguamento delle diverse legislazioni di settore succedutesi nel tempo, per cui - anche nella normativa attualmente in esame riguardante i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa - la permanenza in deroga fino al settantesimo anno di età al fine del conseguimento del diritto minimo alla pensione non era contemplata. Ne consegue che, per questa parte il suindicato combinato normativo vigente al momento della cessazione dal servizio del dirigente sanitario di cui si tratta, risulta in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., nei termini dianzi detti. Viceversa, la modifica introdotta con l'art. 22 della legge n. 183 del 2010 risulta contenuta - sotto i profili evocati - entro i limiti della discrezionalità del legislatore in subiecta materia. Analogamente non sono costituzionalmente tutelati né un indiscriminato ed incondizionato diritto alla reintegrazione in servizio, senza alcuna considerazione delle esigenze organizzative dell'ente datore di lavoro né un diritto alla conferma nel medesimo incarico dirigenziale ricoperto dall'interessato all'atto della cessazione del servizio (laddove, ad esempio, venissero a mancare i requisiti oppure il posto di funzione non fosse più disponibile). Infatti, nell'ambito della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici i principi di buon andamento e di ragionevolezza di cui agli artt. 97 e 3 Cost. si realizzano di regola proprio attraverso la previsione di appropriati requisiti per l'accesso alle diverse funzioni dirigenziali, la coerenza tra dotazioni organiche ed assunzioni, il ragionevole bilanciamento tra tipi di funzioni attribuiti alle diverse figure professionali ed età-limite per il loro svolgimento.