Ordinanza 35/2013 (ECLI:IT:COST:2013:35)
Massima numero 36950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
27/02/2013; Decisione del
27/02/2013
Deposito del 06/03/2013; Pubblicazione in G. U. 13/03/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilità, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ius superveniens che modifica il quadro normativo - Necessità della valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Procedimento civile - Opposizione al decreto ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni (in base all'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione - Conseguente onere per l'opponente, a pena di improcedibilità, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l'abbreviazione dei termini di comparizione - Ius superveniens che modifica il quadro normativo - Necessità della valutazione della persistente rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui fanno irragionevolmente gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Infatti, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge n. 218 del 2011, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni promosse.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 165
co. 1
codice di procedura civile
n.
art. 645
co. 2
codice di procedura civile
n.
art. 647
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte