Sentenza 36/2013 (ECLI:IT:COST:2013:36)
Massima numero 36951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/02/2013;  Decisione del  27/02/2013
Deposito del 08/03/2013; Pubblicazione in G. U. 13/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36952  36953  36954  36955


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione all'assessore al bilancio ad integrare il Fondo per la non autosufficienza, prelevando risorse fino a 10 milioni di euro dal Fondo sanitario regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita violazione dello statuto speciale per esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza, in quanto il titolo di legittimazione dell'intervento statale riferito alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni «è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione», prestazioni che, nel caso in esame, non risultano individuate dal ricorrente. Inoltre, non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione. Infine, la disposizione impugnata, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla loro attuazione. Parimenti non fondata è la censura riferita all'art. 4, lettera h), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, secondo la quale la disposizione impugnata eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica, in quanto dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali, rientra nella competenza residuale delle Regioni.

- In tema di standard strutturali e qualitativi di prestazioni, v. citate sentenze n. 296 e n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008.

- Circa l'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, v. sentenze n. 296 del 2012 e n. 10 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  15/03/2012  n. 6  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte