Sentenza 36/2013 (ECLI:IT:COST:2013:36)
Massima numero 36952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/02/2013;  Decisione del  27/02/2013
Deposito del 08/03/2013; Pubblicazione in G. U. 13/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36951  36953  36954  36955


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Sardegna - Dismissione di immobili sdemanializzati - Immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - Previsto ricorso alla trattativa diretta - Attribuzione di un irragionevole privilegio lesivo della concorrenza sul mercato dei beni immobili - Irragionevole disparità di trattamento in favore del soggetto detentore, che non è portatore di un interesse qualificato meritevole di tutela rafforzata, in danno della generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 (sostitutivo dell'art. 1, comma 8, lett. d), della legge della Regione Sardegna n. 35 del 1995), in quanto prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che detengano beni immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - peraltro senza che la legge regionale precisi a quale titolo - e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», possono comunque costituire oggetto di un mercato competitivo, restringendo la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., poiché il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile, diversamente dal soggetto locatario dell'immobile adibito ad uso abitativo, stante la rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione.

- Sul carattere vincolante anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la Regione Sardegna, delle norme poste a tutela della concorrenza, sempreché non contrastino con specifiche previsioni statutarie, v. citate sentenze n. 144, n. 184 del 2011, n. 45 del 2010.

- In tema di trattativa diretta di beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., v. citata sentenza n. 325 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/1995  n. 35  art. 1  co. 8

legge della Regione autonoma Sardegna  15/03/2012  n. 6  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte