Sentenza 36/2013 (ECLI:IT:COST:2013:36)
Massima numero 36954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  27/02/2013;  Decisione del  27/02/2013
Deposito del 08/03/2013; Pubblicazione in G. U. 13/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36951  36952  36953  36955


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Missioni dei dipendenti regionali - Autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Previsione relativa al trattamento economico dei dipendenti pubblici, privatizzato e disciplinato da contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 che consente di autorizzare il personale regionale all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, in quanto tale disposizione, da ricondurre ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, interferisce con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 290 del 2012 e n. 77 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  15/03/2012  n. 6  art. 3  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte