Lavori pubblici - Norme della Regione Sardegna - Partecipazione agli appalti - Prevista proroga di regime transitorio che consente alle imprese regionali di partecipare "pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia" - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalla competenza legislativa primaria in materia di "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione" - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 che proroga i termini dell'art. 35 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002 e consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia». Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi con sentenza n. 328 del 2011, anche l'ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese - seppure in via provvisoria - di partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Peraltro, la disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 circa i requisiti di qualificazione delle imprese per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed alla materia "tutela della concorrenza" - da ascrivere all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché alle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea -, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale (art. 3, lettera e) all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma.
- In tema di partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale, v. la citata sentenza n. 114 del 2011.
- Circa la qualificazione delle disposizioni del Codice degli appalti quali norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché quali norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, v. le citate sentenze n. 184 e n. 144 del 2011.