Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Patrocinio a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea - Istanza - Necessità di richiedere la certificazione alla propria autorità consolare e non alla autorità competente secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell'istante - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 175001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che, per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea, la certificazione di cui alla medesima disposizione vada indistintamente richiesta alla autorità consolare, e non alla autorità competente al rilascio secondo il diritto interno del paese di appartenenza dell’istante. La norma censurata non assegna al consolato – come sostiene il rimettente – il compito di certificare la consistenza patrimoniale del cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E.; viceversa, essa si fonda sul principio di leale collaborazione tra autorità appartenenti a diversi Stati e, su tale presupposto, prevede che il consolato rilasci una certificazione che asseveri la veridicità di quanto indicato nell’istanza, eventualmente svolta con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti. Né si determina una irragionevole compressione dell’interesse al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, laddove, all’opposto, si tende a rafforzare tale interesse nel bilanciamento con il diritto di difesa dei cittadini di Stati non appartenenti all’U. E, che chiedono l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Parimenti, non sussiste alcuna manifesta sproporzione del mezzo rispetto al fine perseguito, in ragione della facoltà spettante al cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. di avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove risulti impossibile produrre la certificazione consolare. La legittimazione a produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione non può discendere da una presunta incompetenza del consolato, ma può, invece, derivare dalla mancata collaborazione dell’autorità consolare, per cui sarebbe irragionevole far gravare sull’interessato conseguenze negative derivanti dal fatto del terzo (ossia l’autorità consolare). Infine, non sussiste nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento tra diversi stranieri, perché la norma censurata non richiede che l’autorità consolare rilasci la certificazione sui redditi prodotti all’estero dal cittadino di uno Stato non appartenente all’U. E. Viceversa, essa riferisce a tutti i consolati degli Stati non appartenenti all’U. E. un onere di collaborazione; il precetto, dunque, riguarda in maniera paritaria i cittadini di tali Stati. (Precedente: S. 219/1995 - mass. 21503).