Sentenza 38/2013 (ECLI:IT:COST:2013:38)
Massima numero 36958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
11/03/2013; Decisione del
11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibilità di continuare l'attività per le strutture di vendita al dettaglio già autorizzate o già in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilità, se l'attività stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibilità di continuare l'attività per le strutture di vendita al dettaglio già autorizzate o già in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilità, se l'attività stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 5, commi 4 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, il quale contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, il comma 4 dell'art. 5 impugnato, pur consentendo nelle zone produttive la prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, mentre il comma 7 prevede la decadenza dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, così precludendo ogni forma di conversione imposta o giustificata dall'andamento del mercato. Entrambi i precetti introducono consistenti restrizioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza comminata per il caso di cessazione dell'attività.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 5, commi 4 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, il quale contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Infatti, il comma 4 dell'art. 5 impugnato, pur consentendo nelle zone produttive la prosecuzione delle attività di vendita al dettaglio già autorizzate o già iniziate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2012, vieta che le relative strutture destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, mentre il comma 7 prevede la decadenza dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, così precludendo ogni forma di conversione imposta o giustificata dall'andamento del mercato. Entrambi i precetti introducono consistenti restrizioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, andando ad incidere sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza comminata per il caso di cessazione dell'attività.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
16/03/2012
n. 7
art. 5
co. 4
legge provincia Bolzano
16/03/2012
n. 7
art. 5
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 41
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 31
co. 2
legge 22/12/2011
n. 214
art.