Sentenza 38/2013 (ECLI:IT:COST:2013:38)
Massima numero 36959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
11/03/2013; Decisione del
11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, che contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. La norma impugnata, infatti, stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio» reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, che contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. La norma impugnata, infatti, stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio» reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
16/03/2012
n. 7
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 06/12/2011
n. 201
art. 1
co. 1
legge 22/12/2011
n. 214
art.