Sentenza 38/2013 (ECLI:IT:COST:2013:38)
Massima numero 36959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  11/03/2013;  Decisione del  11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36957  36958


Titolo
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, che contrasta con il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio stabilito dall'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. La norma impugnata, infatti, stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio» reintroduce limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  16/03/2012  n. 7  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 1    co. 1  

legge  22/12/2011  n. 214  art.