Regioni (in genere) - Adozione di atto amministrativo dello Stato incidente in materie di competenza regionale - Necessità dell'intesa con la Regione interessata - Mancato raggiungimento - Previsione che, in presenza di gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o per evitare un grave danno all'Erario, l'organo statale competente possa deliberare unilateralmente l'atto, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione - Violazione delle competenze legislative regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 il quale dispone che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri - ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. La disposizione censurata, nel prevedere quale unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato, il semplice decorso del tempo, prescinde completamente dall'osservanza, da parte dello Stato e delle Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, e dunque dalla necessaria previsione di procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di specifici strumenti di mediazione ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie di bilateralità, quale la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Né il rilievo nazionale degli interessi menzionati dalla disposizione impugnata è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dalla Costituzione, così come non lo è l'eccezionalità dell'attuale congiuntura economica e finanziaria, atteso che anche in tal caso lo Stato per affrontare l'emergenza deve predisporre rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. Restano assorbite le ulteriori censure.
- V. citate sentenze n. 303 del 2003; n. 383 del 2005; n. 33 e n. 163 del 2011; n. 148, n. 151 e n. 179 del 2012.