Trasporti - Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti - Competenza a definire, anche nell'ambito dei servizi di trasporto locale, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale e a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza nella materia del trasporto pubblico locale, asseritamente lesiva della potestà legislativa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Ricorso generico e insufficientemente motivato - Inammissibilità delle questioni.
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, in quanto il ricorso si presenta del tutto generico e insufficientemente motivato, limitandosi ad affermare, senza ulteriori specificazioni, la lesività delle disposizioni in esame rispetto agli artt. 117 e 119 Cost., senza illustrare adeguatamente le ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni. Infatti, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve, altresì, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, tenendo conto che l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali.
- V. citate sentenze n. 3 del 2013 e n. 312 del 2010; ordinanza n. 123 del 2012.