Sentenza 41/2013 (ECLI:IT:COST:2013:41)
Massima numero 36963
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
11/03/2013; Decisione del
11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Massime associate alla pronuncia:
36962
Titolo
Trasporti - Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti - Competenza a definire, anche nell'ambito dei servizi di trasporto locale, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale, e a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza nella materia del trasporto pubblico locale, asseritamente lesiva delle competenze spettanti alle amministrazioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione adottata nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto - Non fondatezza delle questioni.
Trasporti - Istituzione dell'Autorità nazionale dei trasporti - Competenza a definire, anche nell'ambito dei servizi di trasporto locale, i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi, nonché a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara nel settore autostradale, e a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - Ricorso della Regione Veneto - Incidenza nella materia del trasporto pubblico locale, asseritamente lesiva delle competenze spettanti alle amministrazioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione adottata nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione - dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, disposizione questa che, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detta misure riguardanti l'istituzione e le funzioni dell'Autorità nazionale di regolazione dei trasporti. Infatti le disposizioni impugnate, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dato che l'istituzione dell'Autorità indipendente è funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto. Nel caso in esame, le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano; quanto alla presunta violazione del principio di leale collaborazione, esso non opera allorché lo Stato, come nella specie, eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza; peraltro tale principio attiene ai rapporti tra Governo, o Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti, tra cui rientra anche quella istituita dal decreto-legge impugnato, chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione - dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, disposizione questa che, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detta misure riguardanti l'istituzione e le funzioni dell'Autorità nazionale di regolazione dei trasporti. Infatti le disposizioni impugnate, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dato che l'istituzione dell'Autorità indipendente è funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto. Nel caso in esame, le funzioni conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti non assorbono le competenze spettanti alle amministrazioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, ma le presuppongono e le supportano; quanto alla presunta violazione del principio di leale collaborazione, esso non opera allorché lo Stato, come nella specie, eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza; peraltro tale principio attiene ai rapporti tra Governo, o Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti, tra cui rientra anche quella istituita dal decreto-legge impugnato, chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 36
co. 1
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte