Sentenza 42/2013 (ECLI:IT:COST:2013:42)
Massima numero 36964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/03/2013;  Decisione del  11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Finanza regionale - Regione Siciliana - Destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio statutario secondo cui tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della Regione stessa - Asserita mancanza del carattere di "nuova entrata tributaria" e del requisito di scopo (destinazione alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate dalla relativa legge istitutiva) che soli legittimerebbero la devoluzione allo Stato - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012 - il quale prevede la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo -, promossa in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione. Infatti, posto che non è in dubbio la legittimità dell'incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, deve ritenersi sussistente nella specie anche il secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva, in quanto gli obiettivi di impiego sono dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell'art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche. Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata, in quanto qualora il legislatore riservi all'erario "nuove entrate tributarie", il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e non anche, come nella specie, la determinazione di tale ammontare dipenda da elementi di agevole individuazione.

- Sul principio di leale collaborazione che esige l'interlocuzione della Regione Siciliana quando la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa: v. citate sentenze n. 152, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000; tale condizione è insussistente nei casi in cui la determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione: v. citata sentenza n. 143 del 2012.

- In ordine all'eventuale attivazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte della Regione Siciliana qualora lo Stato, in sede di applicazione del riparto del tributo, dovesse determinare in modo erroneo la quota di spettanza della Regione: v. citata sentenza n. 143 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 2  co. 4

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1