Ordinanza 43/2013 (ECLI:IT:COST:2013:43)
Massima numero 36965
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
11/03/2013; Decisione del
11/03/2013
Deposito del 15/03/2013; Pubblicazione in G. U. 20/03/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Pene sostitutive - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sostituire le pene irrevocabilmente inflitte dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Pene sostitutive - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sostituire le pene irrevocabilmente inflitte dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità - Mancata previsione - Asserita ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consente anche al giudice dell'esecuzione di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene dell'arresto e dell'ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186 qualora il condannato ne faccia richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e sul punto non si sia già espresso il giudice della cognizione. Poiché il potere di sostituzione rientra nel più generale potere discrezionale di determinazione della pena in concreto per il fatto oggetto di giudizio spettante al giudice della cognizione e considerato che l'applicazione della pena sostitutiva in questione non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro, non può ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la competenza in parola in capo al giudice della cognizione a scapito del principio di intangibilità del giudicato.
È manifestamente infondata della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consente anche al giudice dell'esecuzione di sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene dell'arresto e dell'ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186 qualora il condannato ne faccia richiesta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e sul punto non si sia già espresso il giudice della cognizione. Poiché il potere di sostituzione rientra nel più generale potere discrezionale di determinazione della pena in concreto per il fatto oggetto di giudizio spettante al giudice della cognizione e considerato che l'applicazione della pena sostitutiva in questione non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato, ma è disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro, non può ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la competenza in parola in capo al giudice della cognizione a scapito del principio di intangibilità del giudicato.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 186
co. 9
legge
29/07/2010
n. 120
art. 33
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte