Esecuzione forzata - Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - Ordinanza di assegnazione dei crediti in pagamento, ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Prevista perdita di efficacia se il creditore procedente, entro un anno dalla data di emissione dell'ordinanza, non provvede all'esazione delle somme assegnate - Assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'articolo 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma. A tale conclusione si perviene in quanto nell'ordinanza di rimessione si riscontra un assoluto difetto di motivazione, in punto sia di rilevanza - solo apoditticamente affermata dal rimettente, ma non verificabile, stante la totale mancanza di esposizione dei fatti di causa - sia di non manifesta infondatezza, risultando del pari omesso qualsiasi autonomo sviluppo argomentativo relativamente agli evocati parametri costituzionali, rispetto ai quali neppure è stata previamente verificata, come doveroso, la possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della norma denunciata.