Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della legge della Regione Puglia che stabilisce che il numero minimo di prestazioni che devono essere garantite dalle strutture private accreditate per poter accedere al contratto con il Servizio sanitario nazionale, debba essere riferito non alla singola struttura ma alle loro aggregazioni). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti: O. 38/2023 – mass. 45345; O. 232/2022 - mass. 45102; O. 142/2022 - mass. 44824; O. 44/2022 - mass. 44541; O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/2020 - mass. 42647; O. 244/2018 - mass. 40603; O. 60/2018 - mass. 39946; O. 55/2018 - mass. 39933).
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 29 del d.l. n. 73 del 2021, come conv. – dell’art. 23, comma 1, della legge reg. Puglia n. 30 del 2022, che stabilisce che il numero minimo di prestazioni che devono essere garantite dalle strutture private accreditate per poter accedere al contratto con il Servizio sanitario nazionale, debba essere riferito non alla singola struttura ma alle loro aggregazioni. La rinuncia è motivata dall’abrogazione della disposizione impugnata e dalla dichiarazione della Regione Puglia, secondo cui il completamento dell’efficientamento della rete dei laboratori avverrà in conformità della normativa statale e non già di quella regionale impugnata ed abrogata).