Ordinanza 229/2023 (ECLI:IT:COST:2023:229)
Massima numero 45899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/12/2023;  Decisione del  06/12/2023
Deposito del 28/12/2023; Pubblicazione in G. U. 03/01/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla disposizione della legge della Regione Puglia che stabilisce che il numero minimo di prestazioni che devono essere garantite dalle strutture private accreditate per poter accedere al contratto con il Servizio sanitario nazionale, debba essere riferito non alla singola struttura ma alle loro aggregazioni). (Classif. 111012).

Testo

La rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della resistente, comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti: O. 38/2023 – mass. 45345; O. 232/2022 - mass. 45102; O. 142/2022 - mass. 44824; O. 44/2022 - mass. 44541; O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/2020 - mass. 42647; O. 244/2018 - mass. 40603; O. 60/2018 - mass. 39946; O. 55/2018 - mass. 39933).

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 796, lett. o, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 29 del d.l. n. 73 del 2021, come conv. – dell’art. 23, comma 1, della legge reg. Puglia n. 30 del 2022, che stabilisce che il numero minimo di prestazioni che devono essere garantite dalle strutture private accreditate per poter accedere al contratto con il Servizio sanitario nazionale, debba essere riferito non alla singola struttura ma alle loro aggregazioni. La rinuncia è motivata dall’abrogazione della disposizione impugnata e dalla dichiarazione della Regione Puglia, secondo cui il completamento dell’efficientamento della rete dei laboratori avverrà in conformità della normativa statale e non già di quella regionale impugnata ed abrogata).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2022  n. 30  art. 23  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. o)

decreto legge  25/05/2021  n. 73  art. 29  

legge  23/07/2021  n. 106  art.   

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25