Appalti pubblici - Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali - Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione - Previsione che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Va dichiarata inammissibile la censura relativa all'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi) con riferimento all'art. 3 Cost, in quanto non sufficientemente motivata né riguardo all'asserita lesione del principio di ragionevolezza, invocato a parametro di giudizio, né per ciò che riguarda la ridondanza sul riparto di competenze tra Stato e Regioni sancito dal Titolo V della parte II della Costituzione, così come richiesto dalla Corte.
- V. citate sentenze n. 8 del 2013, n. 311 e n. 299 del 2012.