Sentenza 46/2013 (ECLI:IT:COST:2013:46)
Massima numero 36970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/03/2013;  Decisione del  13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36968  36969  36971  36972  36973  36974  36975  36976  36977


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di controlli in violazione dell'autonomia e del principio di equiordinazione tra gli enti della Repubblica - Motivazione insufficiente e inconferente - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Va dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 3 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e al principio di cui all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti le censure sono esclusivamente vòlte a rivendicare la posizione equiordinata di cui godrebbero le Regioni rispetto allo Stato, che renderebbe illegittima l'introduzione di qualsiasi strumento di controllo statale sulle Regioni, senza che siano addotte specifiche argomentazioni in ordine alla asserita illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La motivazione, oltre che insufficiente, appare anche inconferente, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni, in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, invocata a parametro del presente giudizio».

- V. citata sentenza n. 8 del 2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 25  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 3

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

legge costituzionale  art. 9  co. 2

Altri parametri e norme interposte