Sentenza 46/2013 (ECLI:IT:COST:2013:46)
Massima numero 36972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/03/2013;  Decisione del  13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36968  36969  36970  36971  36973  36974  36975  36976  36977


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - Carenza e genericità della motivazione - Questione che non ridonda sul riparto delle competenze legislative - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Va dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 3 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in riferimento all'art. 97 Cost., sia per carenza e genericità delle motivazione, sia per il principio (più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale) che le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Esse possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative.

- V. citata sentenza n. 128 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 25  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 3

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte