Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità", ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 - Relativa comunicazione annuale del Governo al Ministero dell'economia - Previsione che, in assenza di comunicazione, "si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità" - Ricorso della Regione Veneto - Asserito contrasto con la disciplina comunitaria - Asserita esorbitanza dalla potestà esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserita violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Riconducibilità dell'intervento normativo alla competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 118 Cost. - del comma 3 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Infatti l'intervento normativo statale, con il d.l. n. 1 del 2012, si prefigge la finalità di operare, attraverso la tutela della concorrenza (liberalizzazione), un contenimento della spesa pubblica; con la norma impugnata, il legislatore statale ritiene che tale scopo si realizzi attraverso l'affidamento dei servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, individuato come quello che dovrebbe comportare un risparmio dei costi ed una migliore efficienza nella gestione: da qui l'opzione - in coerenza con la normativa comunitaria - di promuovere l'affidamento dei servizi pubblici locali a terzi e/o a società miste pubblico/private e di contenere il fenomeno delle società in house. Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato.
- V. citate sentenze n. 8 del 2013, n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011.