Sentenza 46/2013 (ECLI:IT:COST:2013:46)
Massima numero 36974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/03/2013;  Decisione del  13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36968  36969  36970  36971  36972  36973  36975  36976  36977


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali - Attribuzione prioritaria agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la mancata riconducibilità dei predetti finanziamenti ai tipi di fondi consentiti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni - Insussistenza - Utilizzo della tecnica premiale, che non priva le Regioni delle loro competenze, ma le orienta in base ai principi di liberalizzazione indicati dal legislatore statale - Inapplicabilità del principio di leale collaborazione al procedimento legislativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011 per violazione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. e del principio di leale collaborazione in quanto i finanziamenti ivi previsti rientrerebbero in ambiti di competenza regionale, mentre la normativa in esame non sembra aver previsto alcun coinvolgimento delle Regioni. Relativamente alla violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, di cui all'art. 119, comma quinto, Cost., una corretta analisi letterale della norma impugnata porta a ritenere che il legislatore statale ha, nel caso di specie, fatto ricorso ai principi propri della «tecnica premiale», la quale non comporta l'assorbimento delle competenze regionali. Gli enti territoriali, infatti, conservano le loro competenze che esercitano in conformità ai principi di liberalizzazione dettati dallo Stato, il quale, nell'erogare i finanziamenti di sua competenza, privilegia le amministrazioni più "virtuose". In merito alla censura di violazione del principio di leale collaborazione tale principio non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo e, inoltre, non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza".

- V. sentenze n. 8 del 2013; n. 299 e n. 234 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 25  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 4

legge  14/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte