Sentenza 46/2013 (ECLI:IT:COST:2013:46)
Massima numero 36975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
13/03/2013; Decisione del
13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2- bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 predetto - Reiezione.
Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2- bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 predetto - Reiezione.
Testo
Va rigettata l'istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011, in quanto «antecedenti storici» del comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. in quanto con tale ultima disposizione si è prevista la sottoposizione delle società in house al patto di stabilità interno mentre la questione sarebbe stata già affrontata e non risolta dalla sentenza n. 325 del 2010. Tuttavia con il citato comma 5 si è solo reso legislativamente esplicito un adempimento di origine comunitaria rientrante in quei contenuti minimi non derogabili cui fa riferimento la sentenza n. 325 del 2010 e proprio la mancata estensione ad essa della pronuncia di illegittimità di parte del comma 10 dell'art. 23-bis dimostra che la Corte, già dalla citata sentenza, ha ben differenziato tra l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, che era fuori dal giudizio, e gli strumenti per renderlo normativamente o amministrativamente più facilmente gestibile che costituivano, invece, l'oggetto della pronuncia. Ed è a tali strumenti che occorre fare riferimento, dato che la materia cui le due disposizioni legislative attengono è la stessa, vale a dire quella del «coordinamento della finanza pubblica» di cui al comma terzo dell'art. 117 Cost., nella quale lo Stato non può ricorrere alla potestà regolamentare. Al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario: esclusa, quindi, qualunque possibile violazione della disciplina comunitaria, che potesse venire a vulnerare il comma primo dell'art. 117 Cost., la disposizione va inquadrata nell'ambito della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e, poiché il comma 10 del citato art. 23-bis prevedeva che il Governo, adottasse «uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», ha sancito l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo periodo. Infatti la disposizione legislativa, prevedendo l'adozione, da parte del Governo, di un atto regolamentare in una materia di legislazione concorrente violava il comma sesto dell'art. 117 Cost. Tuttavia la citata sentenza non aveva affermato che, in mancanza del previsto regolamento, le società in house non fossero assoggettate al patto di stabilità interno. una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all'aggiudicante Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l'insieme di spese ed entrate dell'ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo della finanza pubblica e di contenimento delle spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto "Patto" si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità.
Va rigettata l'istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011, in quanto «antecedenti storici» del comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. in quanto con tale ultima disposizione si è prevista la sottoposizione delle società in house al patto di stabilità interno mentre la questione sarebbe stata già affrontata e non risolta dalla sentenza n. 325 del 2010. Tuttavia con il citato comma 5 si è solo reso legislativamente esplicito un adempimento di origine comunitaria rientrante in quei contenuti minimi non derogabili cui fa riferimento la sentenza n. 325 del 2010 e proprio la mancata estensione ad essa della pronuncia di illegittimità di parte del comma 10 dell'art. 23-bis dimostra che la Corte, già dalla citata sentenza, ha ben differenziato tra l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, che era fuori dal giudizio, e gli strumenti per renderlo normativamente o amministrativamente più facilmente gestibile che costituivano, invece, l'oggetto della pronuncia. Ed è a tali strumenti che occorre fare riferimento, dato che la materia cui le due disposizioni legislative attengono è la stessa, vale a dire quella del «coordinamento della finanza pubblica» di cui al comma terzo dell'art. 117 Cost., nella quale lo Stato non può ricorrere alla potestà regolamentare. Al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario: esclusa, quindi, qualunque possibile violazione della disciplina comunitaria, che potesse venire a vulnerare il comma primo dell'art. 117 Cost., la disposizione va inquadrata nell'ambito della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e, poiché il comma 10 del citato art. 23-bis prevedeva che il Governo, adottasse «uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», ha sancito l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo periodo. Infatti la disposizione legislativa, prevedendo l'adozione, da parte del Governo, di un atto regolamentare in una materia di legislazione concorrente violava il comma sesto dell'art. 117 Cost. Tuttavia la citata sentenza non aveva affermato che, in mancanza del previsto regolamento, le società in house non fossero assoggettate al patto di stabilità interno. una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all'aggiudicante Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l'insieme di spese ed entrate dell'ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo della finanza pubblica e di contenimento delle spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto "Patto" si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 25
co. 1
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 3
co. 5
legge
14/09/2011
n. 148
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Altri parametri e norme interposte