Sentenza 46/2013 (ECLI:IT:COST:2013:46)
Massima numero 36976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  13/03/2013;  Decisione del  13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Massime associate alla pronuncia:  36968  36969  36970  36971  36972  36973  36974  36975  36977


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie in house al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2- bis del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserito ripristino del contenuto del comma 10 dell'art. 23- bis del medesimo decreto-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 325 del 2010 - Asserito esercizio di potestà regolamentare statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Erronea interpretazione della disposizione impugnata - Decreto ministeriale privo di contenuti normativi, espressivo della competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.

Testo
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. La norma censurata infatti rinvia a un decreto ministeriale che definisca esclusivamente le «modalità e la modulistica» dell'assoggettamento al patto di stabilità. Si tratta, quindi, di un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico, volto ad assicurare l'uniformità degli atti contabili in tutto il territorio nazionale. Per ciò, poi, che riguarda la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (cioè il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui alla lettera r) del comma secondo dell'art. 117 Cost.) e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo strumento regolamentare, non può ravvisarsi un'illegittimità nel ricorso ad una fonte non regolamentare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 25  co. 1

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  13/08/2011  n. 138  art. 3  co. 5

legge  15/09/2011  n. 148  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte