Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Siciliana - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Assegnazione di una quota delle risorse annuali del Fondo sanitario regionale senza ricollegare tale quantificazione a prestazioni afferenti ai LEA - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, Cost., l’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, come sostituito dall’art. 58, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, il quale prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, che tutte le spese per il funzionamento all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) siciliana potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, (FSR). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, viola i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la quale richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, stabilendo così le condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Al contrario, l’art. 90, comma 10, censurato non distingue tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. Parimenti, i vincoli cui la Regione Siciliana è sottoposta da parte del piano di rientro dal disavanzo sanitario – espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – non consentono spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali. (Precedenti: S. 233/2022 - mass. 45183; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 132/2021 - mass. 43989; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 166/2020 - mass. 42367; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 91/2020 - mass. 43521; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41883).