Ordinanza 47/2013 (ECLI:IT:COST:2013:47)
Massima numero 36978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  13/03/2013;  Decisione del  13/03/2013
Deposito del 20/03/2013; Pubblicazione in G. U. 27/03/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Magistrati - Giudici onorari - Età pensionabile - Diversa determinazione rispetto ai giudici di pace e ai giudici tributari - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto n. 12 del 1941 - statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età -, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti, considerato che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell'art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati, facoltà che comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate, la disciplina assunta come tertium comparationis dal giudice rimettente è eterogenea e il legislatore ha differenziato l'età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, non essendo pertanto, ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza; neppure risulta vulnerato l'art. 97 Cost. non essendo la diversa determinazione dell'età pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiché l'avvicendarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione.

- Sulla discrezionalità del legislatore quanto all'organizzazione dei magistrati onorari, v. citate ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988.

- Quanto alla parità di trattamento delle diverse categorie dei magistrati onorari, v. citate ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987.

- Relativamente alla discrezionalità del legislatore quanto prolungamento dell'età pensionabile, v. citate ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994.

- Sull'insussistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale, v. citate sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994.

- Sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citate sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993.



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/01/1941  n. 12  art. 42  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte