Amministrazione pubblica - Pagamento di contributi previdenziali - Mancanza, ritardo, evasione - Sanzioni - Trattamento esonerativo per le amministrazioni statali, locali e periferiche e per gli enti locali - Mancata estensione anche alle aziende sanitarie locali - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale sono esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e delle maggiorazioni previste dal comma 217 dello stesso art. 1 della legge n. 662 del 1996 - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi previdenziali ovvero di evasione di essi connessa a registrazioni e denunce non veritiere - le amministrazioni statali, locali e periferiche, nonché gli enti locali, e non anche le aziende sanitarie locali (ASL). L'applicazione soltanto agli enti locali, e non anche alle ASL, di un regime più favorevole di quello generalmente operante non determina una ingiustificata disparità di trattamento attesa l'evidente la diversità tra le due tipologie di soggetti, essendo gli enti locali soggetti giuridici esponenziali di una determinata comunità radicata su un territorio, costituiti a fini amministrativi di carattere tendenzialmente generale, dotati di poteri autoritativi che si esercitano mediante strumenti di diritto amministrativo, ed essendo invece le ASL enti pubblici economici, aventi finalità di carattere esclusivamente settoriale, non espressive di alcuna comunità, che agiscono iure privatorum. Neppure può ritenersi fonte di discriminazione costituzionalmente rilevante la mancata estensione di norme che, come quella censurata, costituiscono deroghe a principi generali. Inoltre il compimento di un atto, quale il pagamento delle somme previste dal comma 217 dell'art. 1, l. n. 662 del 1996, imposto ad una pubblica amministrazione da una disposizione di legge di per sé legittima non determina la violazione dell'art. 97 Cost.
- V. cit. sentenze n. 131 del 2009; n. 211 del 2003; n. 69 del 1998; n. 285 del 1995.