Sentenza 50/2013 (ECLI:IT:COST:2013:50)
Massima numero 36981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  25/03/2013;  Decisione del  25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Massime associate alla pronuncia:  36982  36983  36984


Titolo
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione "per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale" - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente per contrasto con la normativa statale di riferimento - Insussistenza - Organizzazione conforme ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Non fondatezza della questione.

Testo

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Deve infatti considerarsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale, ed un unico soggetto d'ambito competente (ente regionale per il servizio idrico - ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle soppresse Autorità d'ambito. La norma impugnata istituisce l'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, «per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale»: il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal citato art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, implica pertanto che non possa essere trascurato il ruolo degli enti locali, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/04/2011  n. 9  art. 1  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 149    co. 3  secondo periodo