Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI - Contrasto con la normativa statale di riferimento e vanificazione del suo intento razionalizzatore ed efficientistico - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolanti» nel comma 11 e alle parole «e vincolante» nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.