Sentenza 50/2013 (ECLI:IT:COST:2013:50)
Massima numero 36983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/03/2013; Decisione del
25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Titolo
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI - Dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e vincolante" - Altra disposizione contenente la medesima locuzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - Programmazione e gestione del servizio nel territorio regionale, realizzata mediante un ambito territoriale unico (ATUR) e un unico soggetto d'ambito (ente regionale per il servizio idrico - ERSI) - Prevista istituzione dell'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, avente competenza ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti per l'ERSI - Dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "e vincolante" - Altra disposizione contenente la medesima locuzione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante», per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle parole «e vincolante», per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che «Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione», esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/04/2011
n. 9
art. 1
co. 15
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 149
co. 3 secondo periodo
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27