Sentenza 50/2013 (ECLI:IT:COST:2013:50)
Massima numero 36984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
25/03/2013; Decisione del
25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Titolo
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - "Controllo analogo" svolto dall'ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui gestori in house - Previsione che debba essere esercitato attraverso parere (solo) obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore e nel rispetto della sua autonomia gestionale - Mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale - Contrasto con il diritto dell'Unione europea, che consente l'affidamento in house solo in via eccezionale e a condizione che l'autorità pubblica concedente abbia una "possibilità di influenza determinante" - Ius superveni ens abrogativo delle modalità di controllo censurate - Possibilità di applicazione medio tempore - Illegittimità costituzionale nel testo vigente prima della abrogazione - Assorbimento delle ulteriori censure.
Servizi pubblici locali - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico integrato - "Controllo analogo" svolto dall'ERSI (ente regionale per il servizio idrico) sui gestori in house - Previsione che debba essere esercitato attraverso parere (solo) obbligatorio sugli atti fondamentali del soggetto gestore e nel rispetto della sua autonomia gestionale - Mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale - Contrasto con il diritto dell'Unione europea, che consente l'affidamento in house solo in via eccezionale e a condizione che l'autorità pubblica concedente abbia una "possibilità di influenza determinante" - Ius superveni ens abrogativo delle modalità di controllo censurate - Possibilità di applicazione medio tempore - Illegittimità costituzionale nel testo vigente prima della abrogazione - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Va dichiarato illegittimo il comma 16 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), Cost., in quanto le previsioni - contenute nella norma impugnata - del rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto affidatario in house e la prescrizione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore, delineano un sistema che aggira il divieto di affidamento del servizio "in house" solo in via eccezionale e i principi generali del diritto comunitario della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza.
Va dichiarato illegittimo il comma 16 dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. e), Cost., in quanto le previsioni - contenute nella norma impugnata - del rispetto dell'autonomia gestionale del soggetto affidatario in house e la prescrizione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del soggetto gestore, delineano un sistema che aggira il divieto di affidamento del servizio "in house" solo in via eccezionale e i principi generali del diritto comunitario della concorrenza, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
12/04/2011
n. 9
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte