Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione siciliana - Promozione della ricerca sanitaria - Funzionamento dei programmi operativi - Previsione che l'assessore regionale alla salute possa utilizzare una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro - Utilizzo di risorse già interamente vincolate dal piano di rientro dal disavanzo regionale della sanità, concordato con lo Stato - Tecnica di copertura non conforme alle modalità indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica, espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Estensione alla intera legge di spesa - Assorbimento di ulteriore questione.
E' costituzionalmente illegittima la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, in quanto detto disegno di legge prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e l'art. 8 non individua risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità, ponendosi perciò in contrasto con disposizioni statali espressive di principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e specificazione del principio di copertura della spesa (art. 81, quarto comma, Cost.).
- Sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. citate sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010.
- Sulla qualificabilità di disposizioni statali quali espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e contestualmente specificazione del principio di copertura della spesa contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., v. citate sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 163 del 2011.
- Sulla stretta relazione tra la nuova legge e il bilancio di previsione, sicché la copertura non può essere demandata in sede diversa e in un momento successivo a quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost., v. citata sentenza n. 192 del 2012.
- In tema di copertura finanziaria di leggi di spesa, v. citate sentenze n. 214 e n. 115 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 del 2010, n. 386 del 2008, n. 9 del 1958.