Ordinanza 54/2013 (ECLI:IT:COST:2013:54)
Massima numero 36988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
25/03/2013; Decisione del
25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 24 del 2011 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 24 del 2011 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alle norme della Regione Calabria, concernenti la sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 24 del 2011, per la sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc con la sentenza n. 131 del 2012.
- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 24/2011, sentenza n. n. 131 del 2012. Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito di dichiarazioni di illegittimità, ex plurimis, ordinanze n. 206 del 2012, n. 312 e n. 225 del 2011.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/02/2012
n. 6
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte