Ordinanza 54/2013 (ECLI:IT:COST:2013:54)
Massima numero 36988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  25/03/2013;  Decisione del  25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 24 del 2011 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alle norme della Regione Calabria, concernenti la sospensione dell'efficacia della legge regionale n. 24 del 2011, per la sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto la norma censurata è stata già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc con la sentenza n. 131 del 2012.

- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 24/2011, sentenza n. n. 131 del 2012. Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito di dichiarazioni di illegittimità, ex plurimis, ordinanze n. 206 del 2012, n. 312 e n. 225 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/02/2012  n. 6  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte