Ordinanza 55/2013 (ECLI:IT:COST:2013:55)
Massima numero 36989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
25/03/2013; Decisione del
25/03/2013
Deposito del 28/03/2013; Pubblicazione in G. U. 03/04/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo tributario - Norme della Regione Puglia - Tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi - Mancato pagamento - Impugnazione davanti alle Commissioni tributarie e termini per ricorrere - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Processo tributario - Norme della Regione Puglia - Tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti solidi - Mancato pagamento - Impugnazione davanti alle Commissioni tributarie e termini per ricorrere - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 21, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, «nella parte in cui prevede che nel caso in cui il trasgressore, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito al pagamento, presenti deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione, non è ammessa l'impugnazione immediata dell'invito avanti alle Commissioni tributarie, e il termine per proporre tale impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni adottato entro un anno dalla presentazioni delle deduzioni», promossa in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, va dichiarata l'estinzione del processo stante l'atto di rinunzia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 21, della legge della Regione Puglia n. 38 del 2011, «nella parte in cui prevede che nel caso in cui il trasgressore, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito al pagamento, presenti deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione, non è ammessa l'impugnazione immediata dell'invito avanti alle Commissioni tributarie, e il termine per proporre tale impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni adottato entro un anno dalla presentazioni delle deduzioni», promossa in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, va dichiarata l'estinzione del processo stante l'atto di rinunzia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/12/2011
n. 38
art. 7
co. 21
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23