Processo penale - Misure cautelari - Delitti commessi avvalendosi del "metodo mafioso" o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Necessità di introdurre anche per le fattispecie criminose in esame il criterio del "minore sacrificio necessario", già applicato nelle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. come modificato dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 11 del 2009 nella parte in cui - nel precedere che, quando sussistono gravi indizio di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì l'ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010); di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011); di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011); all'associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. (sentenza n. 110 del 2012), e anche rispetto alla presunzione assoluta dell'art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 relativa ad alcune figure di favoreggiamento delle immigrazioni illegali (sentenza n. 331 del 2011). Nelle decisioni citate è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit. La Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Tali argomentazioni sono riferibili anche ai delitti commessi avvalendosi del c.d. "metodo mafioso" e ai delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p. atteso che la possibile estraneità dell'autore di tali delitti ad un'associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza ad un tale sodalizio, rendendo "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere non assicura alla stessa un fondamento giustificativo costituzionalmente valido. La mera evocazione di un'associazione criminale al fine di accrescere la portata intimidatoria della condotta si riflette sulla gravità del fatto-reato e integra la fattispecie circostanziale di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, ma non può essere equiparata, per quanto concerne la misura cautelare carceraria, alla commissione di un reato che implichi necessariamente un vincolo di appartenenza permanente ad un'associazione di tipo mafioso. Sotto altro aspetto, la disciplina censurata collega il regime cautelare speciale non già a singole fattispecie incriminatrici, ma a circostanze aggravanti riferibili ai più vari reati e correlativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive, di tal che l'ampio numero di reati-base suscettibili di rientrare nell'ambito di applicazione del regime cautelare speciale, offre ulteriore conferma dell'insussistenza di una congrua "base statistica" a sostegno della presunzione censurata.
- Per i precedenti specifici in ordine alla presunzione cautelare assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., v. le citate n. 110 del 2012; 331 e 164 del 2011; n. 265 del 2010.
- Per la ratio giustificativa della deroga relativa ai delitti di mafia, v. la citata ordinanza n. 450 del 1995.