Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Pianificazione territoriale - Piano urbanistico attuativo di un piano urbanistico generale non soggetto a VAS - Prevista necessità di sottoposizione a VAS "solo nel caso" in cui lo strumento attuativo preveda progetti o interventi per i quali è prescritta la VIA - Arbitraria riduzione del campo di applicazione della disciplina statale in materia di VAS - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008 il quale regola il caso in cui il piano urbanistico attuativo non sia preceduto da un piano urbanistico generale soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS). La disposizione impugnata, limitando l'esperibilità della VAS ai soli casi di obbligatorietà previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed escludendola in ogni altro caso, e dunque anche quando il piano possa produrre impatti significativi sull'ambiente, pur non definendo il quadro di riferimento di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasta con l'art. 117, secondo comma lett. s) Cost. atteso che la VAS attiene alla materia della "tutela dell'ambiente" di competenza esclusiva dello Stato e che in tale materia interventi specifici del legislatore regionale, ammessi allorché espressivi di una competenza propria, non possono giungere fino ad invertire le scelte del legislatore statale, le quali sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.
- Sulla riferibilità della VIA alla tutela dell'ambiente, v. cit. sentenze n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011.
- Sui limiti di ammissibilità di interventi del legislatore regionale nella materia della tutela dell'ambiente, v. cit. sentenza n. 398 del 2006.